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S T A T U T O
ART.1 - E' costituita la Unione Nazionale Pediatri (U.N.P.) come una libera associazione tra pediatri, con sede in Roma.
ART.2 - La U.N.P. nasce per garantire una rappresentanza sindacale chiara, trasparente, unitaria (anche mediante affiliazione con altri sindacati), forte e compatta, al servizio di tutta la categoria pediatrica e per promuovere e realizzare tutte le azioni tese alla difesa e valorizzazione della professione e della figura del pediatra.
Scopo principale dell'Associazione è quello di:
- promuovere e sostenere l'unità di tutti medici pediatri italiani per una reale e trasparente rappresentanza sindacale, culturale e scientifica;
- tutelare e sostenere in tutte le sedi il singolo pediatra nell'esercizio della professione;
- valorizzare e qualificare l'intera categoria dei pediatri come elemento indispensabile ed insostituibile del S.S.N. per una assistenza pediatrica migliore per i bambini e le loro famiglie e per l'affermazione della dignità e della professionalità del pediatra;
- promuovere il dialogo e il confronto con tutte le parti politiche, sociali e sindacali, anche mediante affiliazione, per una migliore organizzazione della "Pediatria del Territorio" che abbia come riferimento indispensabile un corretto e qualificato rapporto di fiducia genitore-pediatra;
- promuovere la formazione obbligatoria per una crescita culturale e professionale dei pediatri attraverso convenzioni trasparenti stipulate con gare ad evidenza pubblica con gli Enti Nazionali ed Internazionali di fama riconosciuta;
- promuovere l'aggiornamento scientifico sia con l'organizzazione di appositi convegni, conferenze, incontri, etc, sia con la stampa di volumi, collane, opuscoli, periodici nazionali e locali e tutto quanto possa essere utile alla diffusione ed alla conoscenza di quanto avviene nel mondo scientifico e sindacale di interesse pediatrico.
ART.3 - Possono iscriversi alla U.N.P. tutti i medici pediatri operanti nella pediatria a qualsiasi titolo e livello ed ai quali sia possibile applicare la ritenuta associativa sulle competenze mensili.
L'iscrizione è subordinata alla approvazione degli organi provinciali competenti e successivamente ratificata dagli organi direttivi regionali.
Gli iscritti sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni dello statuto vigente e alle deliberazioni emanate dai competenti organi deliberanti, che hanno l'obbligo di renderle pubbliche.
Gli albi degli iscritti devono essere aggiornati trimestralmente, visibili e consultabili da parte di tutti gli associati.
ART.4 - L'iscritto cessa di essere tale per le seguenti motivazioni:
- per dimissioni
- per mancato pagamento delle quote associative
- per espulsione, deliberata dal Collegio dei Probiviri della Provincia di appartenenza e ratificata da quello Regionale e Nazionale per atti, ripetuti nel tempo, di indisciplina o di grave danno all'immagine della Associazione medesima o dei suoi dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni o dei semplici iscritti.
ART.5 - La Associazione rappresenterà i suoi iscritti sia presso tutte le Istituzioni Pubbliche (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ASL, FNOMC, Enpam) sia presso le organizzazioni scientifiche e sindacali.
ART.6 - La U.N.P. non può costituire società di qualsiasi tipo, ad essa parallela o contigua.
Nessuno dei suoi iscritti può costituire società di qualsiasi tipo che possano utilizzare direttamente o indirettamente il nome e l'attività della U.N.P.
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
ART.7 - La Associazione si articola in organi centrali e periferici:
ORGANI CENTRALI
A. Congresso Nazionale
B. La Presidenza Nazionale
C. Il Consiglio Direttivo Nazionale
D. La Segreteria Nazionale
E. La Tesoreria Nazionale
F. Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali
G. Il Collegio dei Probiviri Nazionali
A. CONGRESSO NAZIONALE (CN)
ART.8 - Il Congresso Nazionale è costituito da tutti gli iscritti alla U.N.P. in regola con le quote associative.Tutti gli iscritti hanno diritto a prendere la parola e a votare a scrutinio palese, sull'ordine del giorno e/o eventuali risoluzioni presentate. Gli iscritti hanno inoltre diritto ad eleggere a scrutinio segreto a votazioni separate ed a maggioranza semplice il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Vice Tesoriere ed i rappresentanti dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
Il Congresso è valido qualunque sia il numero dei componenti presenti purchè rappresentino almeno il 50% degli iscritti e con un limite massimo di tre deleghe a persona.
ART.9 - I compiti del Congresso Nazionale, inderogabilmente vincolanti per il Consiglio Direttivo Nazionale e gli altri organi statutari sono:
- determinare l'indirizzo politico e sindacale della U.N.P.;
- deliberare in merito alla sua organizzazione per conseguirne gli scopi;
- approvare obbligatoriamente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo entro il mese di marzo, stabilendo la destinazione, comunque in favore degli associati, delle eventuali somme risultanti dal consuntivo. I bilanci annuali, presentati al Congresso Nazionale devono riportare il parere scritto e firmato da tutti i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- deliberare con maggioranza di due terzi di voti favorevoli, su eventuali proposte di modifica dello statuto, presentate e sottoscritte da non meno dei due terzi dei componenti del Direttivo Nazionale almeno 3 mesi prima al Presidente Nazionale che ha l'obbligo di informarne per iscritto i Segretari Regionali e Provinciali.
ART.10 - Il Congresso Nazionale viene convocato:
- in via ordinaria ogni anno dal Presidente, d'intesa con il CDN con lettera raccomandata o altro strumento idoneo documentabile da inviare alle Segreterie regionali almeno 30 giorni prima della riunione, le quali saranno tenute a comunicare la convocazione ai propri iscritti dandone prova documentale in sede di Congresso Nazionale.
La lettera di convocazione deve contenere l'O.d.G. dei lavori, la sede, il giorno e l'ora dell'inizio dei lavori;
- in via straordinaria in qualsiasi momento dal Presidente Nazionale, su delibera della maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale, con lettera raccomandata, inviata a tutte le Segreterie Regionali e Provinciali, almeno trenta giorni prima della riunione, e con un motivato ed esplicativo ordine del giorno, sede, giorno ed ora.
B. PRESIDENZA NAZIONALE (PN)
ART.11 - Il Presidente Nazionale (PN) e Il Vice Presidente Nazionale (VPN) vengono eletti, a scrutinio segreto, con votazioni separate e a maggioranza semplice dal Congresso Nazionale e durano in carica per 3 anni. In caso di dimissioni del Presidente Nazionale spetta al Vice Presidente assumerne l'incarico e convocare un congresso straordinario per la elezione del nuovo Presidente entro 3 mesi.
ART. 12 Il Presidente Nazionale ha i seguenti compiti:
- rappresenta legalmente a tutti gli effetti la Confederazione e ne firma gli atti;
- è garante dello statuto di fronte a tutti gli iscritti e della immagine etica e morale della U.N.P.;
- presiede, in proprio o per delega scritta, il CDN, il Congresso Nazionale e qualunque commissione a cui ritenga opportuno partecipare;
- vigila sull'attuazione delle delibere degli Organi Centrali della U.N.P.;
- cura la tenuta dei registri e dei verbali delle riunioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale o ne dà delega ad un altro membro del CDN. Provvede obbligatoriamente ad inviarne copia ai Segretari Regionali e Provinciali entro 15 giorni.
In caso di assenza o impedimento per qualunque causa il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente Nazionale a svolgere le sue funzioni.
C. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
ART.13 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dai Segretari Regionali in carica e dai Consiglieri eletti dalle rispettive regioni in misura di uno ogni 50 iscritti e frazione superiore a 25. Ciascuna federazione, qualunque sia la consistenza numerica degli iscritti non può essere rappresentata da più di due Consiglieri, oltre al Segretario Regionale che ne fa parte di diritto. In caso di dimissioni il Segretario Regionale e i Consiglieri Nazionali devono essere sostituiti a cura della Federazione Regionale di appartenenza.
ART.14 - I compiti del Consiglio Direttivo Nazionale sono:
- eleggere a scrutinio segreto,con votazioni separate e a maggioranza semplice il Segretario ed i 2(due) Vice-Segretari Nazionali;
- attuare le direttive politico sindacali ed organizzative deliberate dal CN;
- provvedere alla ratifica o meno degli accordi nazionali;
- conoscere, discutere, approvare o meno gli accordi integrativi Regionali e/o di Aziende ASL, stipulati in contrasto con la politica sindacale della U.N.P.;
- esaminare obbligatoriamente ed approvare o meno, dandone motivazione valida e per iscritto, eventuali deliberazioni dei Direttivi Regionali, tese al raggiungimento degli scopi del presente statuto. In caso di approvazione da parte del CDN, la deliberazione proposta da una federazione regionale assume valenza Nazionale ed impegna tutto il CDN a darne tutto il supporto necessario. La mancata approvazione, peraltro motivata, da parte del CDN, consente tuttavia alle Federazioni Regionali di portare a termine lo stesso le deliberazioni proposte purchè non in contrasto con gli indirizzi e le direttive del CDN; stabilire l'entità e le modalità di pagamento della quota associativa Nazionale;
- esaminare ed approvare obbligatoriamente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Tesoriere Nazionale e ratificato e sottoscritto dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. La mancata approvazione dei bilanci annuali comporta le immediate ed automatiche dimissioni dalle cariche di tutti i membri della Presidenza e della Segreteria Nazionale e la convocazione di un Congresso Straordinario Nazionale ad opera del presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri entro 60 giorni. Durante questo periodo il CDN provvede obbligatoriamente alla sola ordinaria amministrazione;
- esaminare ed approvare i bilanci consuntivi annuali inviati dalle Federazioni Regionali con approvazione scritta e firmata dai rispettivi Revisori dei Conti;
- stabilire, con uno specifico regolamento, il rimborso spese, indennità, e i distacchi sindacali ai componenti degli organi Centrali della Associazione compatibilmente con le esigenze di bilancio;
- provvedere al deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri di iscritti, ricoprenti cariche a livello nazionale e regionale, qualora siano ravvisati atti di indisciplina sindacale o lesivi della immagine della Associazione o dei suoi dirigenti nell'espletamento delle funzioni attribuite dal presente statuto;
- assegnare incarichi speciali, non prettamente inerenti la Pediatria, ma estremamente necessari per l'attività della U.N.P., a consulenti esterni non necessariamente pediatri;
- nominare commissioni tematiche permanenti e provvisorie con poteri consultivi, che di volta in volta, si rendessero necessarie per un migliore e più spedito funzionamento della U.N.P. Tali commissioni al loro interno individuano un Presidente (membro del CDN) con il compito di coordinare i lavori e di relazionare al CDN. A conclusione dei lavori e compiuto l'adempimento assegnato, la commissione provvisoria cessa di esistere, salvo richiesta di proroga approvata dal CDN, mentre i lavori delle commissioni permanenti vengono relazionati e discussi nel CDN almeno ogni 6 mesi;
- discutere e deliberare proposte di modifiche allo Statuto, approvate obbligatoriamente ed esclusivamente dal Congresso Nazionale;
- assegnare cariche onorifiche a personalità che si siano distinte nell'attività scientifica, professionale, sindacale, culturale, non soltanto nel campo pediatrico.
ART.15 - Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno 4 volte l'anno ed immediatamente prima del Congresso Nazionale a cura del Presidente Nazionale d'intesa con il Segretario Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale. La convocazione deve avvenire con non meno di 15 giorni di preavviso, salvo il caso di comprovata gravità ed emergenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora il numero dei consiglieri presenti siano almeno il 50%, ivi comprese le deleghe scritte ammesse solo nell'ambito di una stessa rappresentanza regionale con un massimo di una delega a persona. Le votazioni avvengono a maggioranza semplice. E'consentito che i Consiglieri Regionali impossibilitati a partecipare al congresso rilascino regolare delega scritta ad altri Consiglieri della stessa Federazione, in ragione di una sola delega a persona o in mancanza di altri Consiglieri della stessa federazione, anche a Consiglieri di altre federazioni.
Il CDN e' presieduto dal Presidente Nazionale o dal suo Vice. Il Presidente di norma non partecipa alle votazioni. Il suo voto sarà valido e determinante solo in caso di parità.
D. SEGRETERIA NAZIONALE (SN)
ART.16 - La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario e da 2 Vice Segretari, eletti a scrutinio segreto, a votazioni separate e a maggioranza semplice dal C.D.N.. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni del Segretario e del Vice Segretario si procede a nuove elezioni da parte del CDN.
ART.17 - Il Segretario Nazionale opera in stretto contatto con il Presidente Nazionale ed ha i seguenti compiti:
- agisce collegialmente con i Vice segretari e con il Tesoriere per l'attuazione delle deliberazioni del Congresso Nazionale e del CDN;
- coordina e verifica il corretto espletamento dei mandati attribuiti ai vice-segretari;
- cura gli aspetti organizzativi della Associazione;
- mantiene costanti i contatti e gli scambi tra gli organi centrali della U.N.P. e le strutture periferiche Regionali e Provinciali, coordinandole anche tra loro.
In caso di assenza od impedimento le funzioni di Segretario Nazionale sono svolte dal Vice Segretario più anziano di età.
ART.18 - I Vice Segretari Nazionali collaborano collegialmente con il segretario nell'attuazione dei compiti affidati dal vigente statuto alla Segreteria Nazionale.
E. TESORERIA NAZIONALE
ART.19 - La tesoreria nazionale è composta dal Tesoriere e dal Vice Tesoriere, eletti a scrutinio segreto, a votazioni separate e maggioranza semplice, dal Congresso Nazionale. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono far parte contemporaneamente del CDN.
ART. 20 - Il Tesoriere Nazionale ha i seguenti compiti:
- cura la tenuta dei libri contabili della Associazione;
- provvede alla riscossione delle quote di iscrizione alla Associazione dovute dalle singole Federazioni Regionali in rapporto al numero dei propri iscritti.
Dette quote debbono pervenire al Tesoriere Nazionale con versamento semestrale;
- redige obbligatoriamente ed annualmente il bilancio preventivo entro il mese di marzo dell'anno di competenza ed il bilancio consuntivo entro la fine di marzo dell'anno successivo da sottoporre all'esame ed approvazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del CDN;
- provvede ed è responsabile dei pagamenti e della legittimità delle spese di competenza della Associazione a livello nazionale;
- provvede insieme al Vice Tesoriere, all'apertura e alla tenuta del conto corrente nazionale presso banche e/o amministrazioni postali. Di tale conto sono parimenti responsabili;
- propone al CDN, per le necessarie delibere, l'entità delle quote associative annuali;
- è responsabile dei problemi economici, previdenziali ed assicurativi dei collaboratori ed eventualmente iscritti alla Associazione.
Il Tesoriere Nazionale e il suo Vice hanno l'obbligo di segnalare per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale, le Federazioni Regionali morose o qualsiasi comportamento anomalo e/o sospetto oltre ad inadempienze amministrative da parte di iscritti o delle singole federazioni regionali .
ART.21 - Il Vice Tesoriere Nazionale collabora con il Tesoriere Nazionale ed insieme ad esso è co-responsabile degli atti amministrativi, contabili e finanziari della Associazione.
Il Tesoriere ed il Vice Tesoriere Nazionale possono prendere parte ai lavori del CDN qualora ne sia richiesta la presenza, ma senza diritto di voto.
F. COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI (CNRC)
ART.22 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale con votazioni separate, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi non possono ricoprire cariche nel CDN.
Presidente del collegio è il membro che ha ottenuto il maggiore suffragio nella singola votazione ed in subordine il più anziano di iscrizione. I componenti del Collegio possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale qualora ne sia richiesta la presenza, ma senza diritto di voto.
Sono membri supplenti i primi 2 non eletti, nella relativa votazione, che subentrano in caso di dimissioni o per qualsiasi altra motivata causa.
ART.23 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:
- controllare l'andamento del bilancio della Associazione, e la regolarità amministrativa della Tesoreria Nazionale;
- riferire, qualora richiesto, al Consiglio Direttivo Nazionale e ogni anno al Congresso Nazionale il risultato della sua opera, proponendo o meno l'approvazione motivata e per iscritto, dei bilanci predisposti dal Tesoriere Nazionale.
G. COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBI-VIRI (CNPV)
ART.24 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ESSI NON POSSONO FAR PARTE IN ALCUN MODO DEL CDN.
Presidente del collegio è il membro che ha ottenuto il maggiore suffragio ed in subordine il più anziano di iscrizione. I componenti del Collegio possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale, qualora ne sia richiesta la presenza , ma senza diritto di voto.
Sono membri supplenti i primi 2 non eletti che subentrano in caso di dimissioni o per qualsiasi altra motivata causa.
ART.25 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
- esaminare e giudicare in seconda istanza, su ricorso avverso deliberazioni dei Collegi dei Probiviri Regionali, per atti di indisciplina di iscritti, e/o qualsiasi atto lesivo degli interessi e della dignità della Associazione e/o dei suoi dirigenti nell'esercizio delle funzioni attribuite loro dal presente statuto;
- esaminare e giudicare in prima istanza eventuali deferimenti richiesti dalla maggioranza del CDN e con motivazione scritta, per iscritti ricoprenti cariche nazionali per atti di indisciplina o qualsiasi atto lesivo degli interessi, dell'unità e della dignità della Associazione e/o dei suoi dirigenti nell'esercizio delle funzioni attribuite loro dal presente statuto.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:
- assoluzione
- richiamo
- diffida
- censura
- sospensione
- espulsione
ART.26 - Avverso le delibere del Collegio dei Probiviri Nazionale, è ammesso ricorso motivato da gravi procedure formali o dal riesame di atti importanti non prodotti precedentemente, entro 30 giorni allo stesso organismo. Il Presidente del CNPV, esaminati i nuovi atti, sentito il CDN, può riconvocare il CNPV, per il riesame dei provvedimenti adottati, che restano comunque in vigore, salvo diversa determinazione.
ORGANI PERIFERICI
ART.27 - Gli organi periferici della U.N.P. sono i seguenti:
A. Federazioni Regionali (FR)
B. Sezioni Provinciali (SP)
A. FEDERAZIONI REGIONALI (FR)
ART.28 - Le Federazioni Regionali sono completamente autonome dal punto di vista organizzativo e politico-sindacale. Godono di diritto di autonomia organizzativa, operativa e decisionale nei compiti specifici che le sono stati attribuiti dallo statuto vigente, sempre nel rispetto delle deliberazioni del Congresso e del Direttivo Nazionale. Possono dotarsi di tutti i mezzi editoriali e tecnologici per far conoscere le iniziative sindacali, culturali, scientifiche ed associative della Regione e delle Province di appartenenza.
ART.29 - Le Federazioni Regionali hanno il compito di:
- sottoscrivere gli Accordi integrativi Regionali;
- promuovere e coordinare le sezioni provinciali della regione di appartenenza;
- stabilire e mantenere i rapporti con le autorità politiche regionali e sostenere le sezioni provinciali nei confronti della parte pubblica ad ogni livello e con le Aziende ASL;
- stabilire e mantenere rapporti con gli organi centrali della Associazione, con l'obiettivo di perseguire le finalità politico sindacali deliberate dal Congresso Nazionale.
ART.30 - Gli Organi delle Federazioni Regionali sono:
1) Assemblea Regionale (AR)
2) Consiglio Direttivo Regionale (CDR)
3) Segreteria Regionale (SR)
4) Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (CRRC)
5) Collegio Regionale dei Probiviri (CRPV)
1) Assemblea Regionale
ART.31 - L'Assemblea Regionale è costituita dagli iscritti alla U.N.P. di quella regione, in regola con i versamenti delle quote associative.
L'assemblea regionale ha i seguenti compiti:
- eleggere a scrutinio segreto, con votazioni separate e a maggioranza semplice il Tesoriere ed il Vice-Tesoriere Regionale e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri Regionali;
- proporre e dibattere gli indirizzi e le direttive regionali di politica sindacale, purchè non in contrasto con le direttive e gli indirizzi nazionali;
- proporre e deliberare in ordine a problemi organizzativi regionali;
- discutere e deliberare su problemi e argomenti all'OdG;
- approvare i bilanci regionali, il consuntivo alla fine dell'anno in corso e il preventivo per l'esercizio dell'anno successivo, entro il mese di marzo già validati per iscritto e firmati dal Collegio dei Revisori dei Conti Regionale.
ART.32 - L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria ogni anno, in via straordinaria in qualsiasi momento, su richiesta del Segretario Regionale o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo Regionale.
Le convocazioni devono essere effettuate dal segretario Regionale, con lettera raccomandata semplice A/R o con qualsiasi mezzo documentabile, con specifico ordine del giorno, con almeno 10 giorni d'anticipo, salvo casi comprovati di emergenza.
Tutti gli iscritti in regola hanno diritto di parola e di voto.
L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, purchè superiore al 50%. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
2) Consiglio Direttivo Regionale (CDR)
ART.33 - Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da:
- i Segretari Provinciali che ne fanno parte di diritto;
- un Consigliere Regionale eletto ogni 10 iscritti per singola provincia, sino al massimo di tre consiglieri per singola provincia. Le province che hanno un numero di pediatri inferiore a 10 acquisiscono un consigliere se la frazione del numero degli iscritti è superiore al 30% .
Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissione di uno dei membri subentra il primo dei non eletti della provincia di riferimento.
ART.34 - I compiti del Consiglio Direttivo Regionale sono:
- eleggere a scrutinio segreto, con votazioni separate e a maggioranza semplice il Segretario Regionale ed il Vice Segretario;
- attuare le disposizioni e le direttive emanate dagli Organi Centrali della Associazione e le direttive e deliberazioni dell'assemblea regionale;
- promuovere iniziative e provvedimenti sul piano regionale per conseguire le finalità previste dallo Statuto;
- discutere e deliberare obbligatoriamente e con motivazione valida in merito a proposte, iniziative e progetti presentate al CDR dalle singole province per migliorare l'immagine e gli aspetti politico-sindacali della U.N.P. L'approvazione a maggioranza da parte del CDR delle suddette iniziative impegna la Federazione Regionale a fornire tutti i supporti necessari per la migliore riuscita delle stesse che assumono di fatto una valenza regionale.
La mancata approvazione da parte del CDR consente alle strutture provinciali di realizzare le iniziative proposte solo a livello provinciale e qualora non in contrasto con le linee di indirizzo emanate dall'Assemblea Regionale e dal CDR. deliberare gli impegni di spesa necessari al funzionamento della U.N.P. Regionale;
- stabilire entità e modalità di pagamento delle quote associative regionali;
- stabilire entità e modalità dei rimborsi spese e dei distacchi sindacali agli aventi diritto, secondo un regolamento specifico approvato dalla Assemblea Regionale, e compatibilmente con le risorse disponibili del sindacato a livello regionale, fatta salva la quota nazionale dovuta in ogni caso alla Tesoreria Nazionale;
- eleggere nel proprio seno i Consiglieri Nazionali, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice;
- nominare i suoi rappresentanti presso Enti, Associazioni e/o Istituzioni Regionali;
- istituire commissioni permanenti e provvisorie, con le stesse modalità del nazionale;
- promuovere e diffondere con mezzi editoriali e tecnologici le iniziative sindacali, culturali, scientifiche ed associative della U.N.P. Regionale.
ART.35 - Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno 4 volte all'anno e tutte le volte che il Segretario Regionale lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce a cura del Vice Segretario in caso di impedimento del Segretario ed entro 15 giorni dalla eventuale dimissione per la sua sostituzione con nuove elezioni.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti del CDR . Sono valide le deleghe, con al massimo una delega per partecipante.
3) Segreteria Regionale
ART.36 - La Segreteria Regionale è composta dal Segretario Regionale e dal Vice Segretario. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
ART.37 - Il Segretario Regionale è il rappresentante legale a tutti gli effetti della U.N.P. a livello regionale e a livello provinciale laddove non è possibile istituire i relativi organi statutari.
Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale della U.N.P.
ART.38 - Il Segretario Regionale ha i seguenti compiti:
- convoca e presiede l'Assemblea Regionale secondo norme statutarie;
- cura ed è custode dei verbali delle Assemblee Regionali e dei Consigli Direttivi Regionali e provvede a renderli consultabili dagli iscritti;
- cura e mantiene i contatti con le organizzazioni sindacali, scientifiche e culturali regionali, mediche e non;
- cura e mantiene i rapporti con gli organi Istituzionali, politici ed amministrativi regionali, utili e/o necessari per le finalità della U.N.P., in accordo con il CDR;
- cura l'immagine ed è il responsabile della informazione della U.N.P. sia a mezzo stampa sia con tutti gli altri mezzi tecnologici utilizzabili, ed ha facoltà su parere del CDR, di assegnare a questo compito, con apposita delega specifica, un responsabile della informazione della U.N.P. Regionale e di tutte le province ad essa appartenenti;
- coordina la formazione e l'aggiornamento dei pediatri;
- cura l'organizzazione delle strutture periferiche regionali.
ART.39 - Il Vice Segretario Regionale collabora collegialmente con il Segretario in tutte le sue mansioni, lo vicaria e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
4) Tesoreria Regionale
ART.40 - La tesoreria regionale è composta dal Tesoriere e Vice Tesoriere Regionale.
Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Sono eletti dalla Assemblea Regionale a scrutinio segreto, a maggioranza semplice e non possono far parte del Consiglio Direttivo Regionale
ART.41 - Il Tesoriere ed il Vice Tesoriere Regionale hanno i seguenti compiti:
- curano la tenuta dei libri contabili della Federazione Regionale;
- sono co-responsabili della regolarità contabile, amministrativa e finanziaria della loro Federazione;
- sono responsabili dei pagamenti e delle legittimità delle spese di competenza della U.N.P. regionale;
- provvedono alla riscossione delle quote delle sezioni Provinciali e al pagamento delle quote Nazionali;
- provvedono a redigere obbligatoriamente, annualmente, il bilancio consuntivo della Federazione da sottoporre alla approvazione scritta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente alla approvazione dell'Assemblea Regionale;
- provvedono obbligatoriamente ad un bilancio di previsione da sottoporre annualmente entro marzo alla approvazione scritta del Consiglio Direttivo Regionale;
- provvedono alla apertura e chiusura di conti correnti presso banche o sportelli postali intestati alla U.N.P. per compiti istituzionali;
- aggiornano semestralmente la posizione degli iscritti, comunicandole al CDR;
- comunicano al CDR la ripartizione delle ore sindacali, il pagamento delle indennità e del rimborso spese agli aventi diritto, secondo criteri stabiliti con specifico regolamento approvato dalla Assemblea Regionale.
5) Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (CRRC)
ART.42 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea Regionale. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno dei suoi membri subentra il primo dei non eletti.
Il Presidente del CRRC è il membro che ha ricevuto il maggior numero di suffragi o in caso di parità il più anziano di età.
ART.43 - Il Collegio dei Revisori ha le seguenti attribuzioni:
- controllare in qualsiasi momento l'andamento del bilancio regionale e la regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della tesoreria regionale;
- riferire obbligatoriamente, annualmente, al Consiglio Direttivo Regionale ed all'assemblea regionale il risultato della sua opera, proponendo o meno, con motivazione scritta, l'approvazione del bilancio.
La mancata approvazione del bilancio annuale da parte della assemblea regionale determina obbligatoriamente le dimissioni della Segreteria e del C.D. Regionale e la convocazione dell'Assemblea Regionale, da parte del presidente dei Probiviri, per la elezione dei nuovi organi regionali.
I membri del Collegio possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale, qualora ne sia richiesta la presenza, ma senza diritto di voto.
I MEMBRI del CRRC NON POSSONO FAR PARTE DEL CDR.
6) Collegio Regionale dei Probiviri (CRPV)
ART.44 - Il Collegio Regionale dei Probiviri, è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea Regionale. I componenti del CRPV durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno dei suoi membri subentra il primo dei non eletti nel CRPV.
Il Presidente del CRPV è il componente eletto col maggior numero dei voti o in caso di parità di voti, il più anziano d'età.
I membri del Collegio dei Probiviri possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale, sempre qualora ne sia richiesta la presenza, ma senza diritto di voto.
I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI NON POSSONO FAR PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE.
ART.45 - Il Collegio Regionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
- esaminare e giudicare in seconda istanza, su ricorso avverso deliberazioni dei Collegi dei Probiviri Provinciali, atti di indisciplina di iscritti, e/o qualsiasi atto lesivo degli interessi e della dignità della Associazione e dei suoi dirigenti nell'esercizio delle funzioni attribuite loro dal presente statuto;
- esaminare e giudicare in prima istanza eventuali deferimenti richiesti dalla maggioranza del CDR, per iscritti ricoprenti cariche regionali, per atti di indisciplina o qualsiasi atto lesivo degli interessi, dell'unita' e della dignità della Associazione o dei suoi dirigenti nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal presente statuto.
ART.46 - Il Collegio Regionale dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:
- l'assoluzione
- il richiamo
- la diffida
- la censura
- la sospensione
- l'espulsione.
ART.47 - Avverso le delibere dei Collegio dei Probiviri Regionale, è ammesso ricorso motivato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento al Collegio Nazionale dei Probiviri.
I membri del Collegio dei Probiviri possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale, sempre qualora ne sia richiesta la presenza, ma senza diritto di voto.
Art.48 - La sede legale delle Federazioni Regionali è quella dove risiede il Segretario Regionale in carica.
B. SEZIONI PROVINCIALI
ART.49 - Le Sezioni Provinciali hanno il compito di organizzare, coordinare e gestire i rapporti con le rispettive ASL, Distretti e/o strutture similari, con le Federazioni Regionali, curare gli aspetti tecnico amministrativi e culturali degli iscritti in sede provinciale.
Condizione necessaria per la formazione di una sezione provinciale è che sia composta da almeno 1 iscritto.
La sede della sezione provinciale è quella dove risiede il Segretario Provinciale.
ART.50 - Gli organi della Sezione Provinciale sono:
1) L'assemblea Provinciale (AP)
2) Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP)
3) La Segreteria Provinciale (SP)
4) Il Consiglio Provinciale dei Probiviri (CPPV)
5) IL Consiglio Provinciale dei Revisori dei Conti (CPRC)
1) Assemblea Provinciale
ART.51 - L'Assemblea Provinciale è costituita dagli iscritti alla Confederazione, operanti nella provincia, in regola con le quote associative.
I compiti della Assemblea Provinciale sono:
- eleggere a scrutinio segreto, con votazioni separate e a maggioranza semplice il Tesoriere Provinciale e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri Provinciali;
- proporre e dibattere gli indirizzi provinciali di politica sindacale purchè non in contrasto con le direttive regionali;
- dibattere le direttive regionali in relazione alle situazioni provinciali;
- proporre e deliberare in ordine a problemi organizzativi provinciali;
- discutere e deliberare su problemi e argomenti all'OdG;
- approvare i bilanci provinciali, il consuntivo alla fine dell'anno in corso, e il preventivo per l'esercizio dell'anno successivo, entro il mese di marzo. I bilanci devono essere redatti obbligatoriamente ed annualmente dal Tesoriere Provinciale, validati e firmati dal Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale ed approvati dal CDP e dalla Assemblea Provinciale. La mancata approvazione dei bilanci da parte dell'Assemblea fa decadere automaticamente tutti i vertici provinciali con la indizione di nuove elezioni da parte del Presidente dei Probiviri Provinciali.
L'Assemblea Provinciale si riunisce in via ordinaria ogni anno ed in via straordinaria in qualsiasi momento su richiesta del Segretario Provinciale o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale. Le convocazioni devono essere effettuate dal Segretario Provinciale con lettera od altro mezzo documentabile, inviata agli iscritti con specifico OdG, data ora e luogo con almeno 10 giorni di anticipo, salvo comprovata urgenza.
Tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di parola e al voto.
L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, purchè superiore al 50% degli aventi diritto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
2) Direttivo Provinciale
ART.52 - Il Consiglio Direttivo Provinciale è costituito dal Segretario Provinciale che lo presiede ed 1 consigliere Provinciale per ogni ASL ed 1 Consigliere Provinciale ogni 10 iscritti o frazione superiore a 5.
I membri del Consiglio Direttivo Provinciale durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; in caso di dimissioni subentrano i primi non eletti nelle rispettive elezioni.
ART.53 - Il Consiglio Direttivo Provinciale ha i seguenti compiti:
- eleggere a scrutinio segreto, a votazioni separate e a maggioranza semplice il Segretario Provinciale ed il Vice Segretario Provinciale;
- attuare le disposizioni e le direttive emanate dagli Organi Regionali della Associazione;
- promuovere iniziative e provvedimenti sul piano provinciale per conseguire le finalità previste dallo Statuto;
- deliberare gli impegni di spesa necessari al funzionamento della U.N.P. Provinciale;
- stabilire entità e modalità di pagamento delle quote associative provinciali;
- stabilire entità e modalità dei rimborsi spese e dei distacchi sindacali agli aventi diritto, secondo un regolamento specifico approvato dalla Assemblea Regionale, e compatibilmente con le risorse disponibili del sindacato a livello Provinciale, fatta salva la quota provinciale dovuta in ogni caso alla tesoreria regionale;
- discutere ed approvare o meno l'adesione di nuovi iscritti;
- eleggere nel proprio seno i i membri per il Consiglio Regionale a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice;
- nominare i suoi rappresentanti presso Enti, Associazioni e Istituzioni Provinciali;
- istituire commissioni permanenti e provvisorie, con le stesse modalità del Regionale.
ART.54 - Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce almeno 4 volte all'anno e tutte le volte che il Segretario Provinciale lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce a cura del Vice Segretario in caso di impedimento o assenza del Segretario. Nel caso di dimissioni del Segretario si riunisce per la sua sostituzione con nuove elezioni.
Le riunioni sono valide a maggioranza semplice purchè ci sia la presenza di almeno un terzo dei componenti del CDP. Sono valide le deleghe, con al massimo una delega per partecipante.
3) Segreteria Provinciale
ART.55 - La Segreteria Regionale è composta dal Segretario Provinciale, dal Vice Segretario e dal Tesoriere Provinciale. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili
ART.56 - Il Segretario Provinciale è il rappresentante legale a tutti gli effetti della U.N.P. a livello Provinciale.
Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Regionale della U.N.P.
ART.57 - I compiti del Segretario Provinciale sono i seguenti:
- convoca e presiede l'Assemblea Provinciale secondo le norme statutarie, cura ed è custode dei verbali delle Assemblee Provinciali e dei Consigli Direttivi Provinciali, e provvede a renderli consultabili dagli iscritti;
- cura e mantiene i contatti con le organizzazioni sindacali, scientifiche e culturali Provinciali, mediche e non;
- cura e mantiene i rapporti con gli organi Istituzionali, politici ed amministrativi Provinciali, utili e/o necessari per le finalità della U.N.P., in accordo con il CDP.
ART.58 - Il Vice Segretario Provinciale collabora collegialmente con il Segretario in tutte le sue mansioni, lo vicaria e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
4) TESORERIA PROVINCIALE
ART. 59 - La tesoreria provinciale è composta dal Tesoriere e dal Vice-Tesoriere Provinciale. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Vengono eletti dalla Assemblea Provinciale a scrutinio segreto, a votazioni separate e a maggioranza semplice. Non possono far parte del Direttivo Provinciale.
ART.60 - Il Tesoriere Provinciale ed il Vice Tesoriere Provinciale hanno i seguenti compiti:
- curano la tenuta dei libri contabili della Sezione Provinciale;
- sono responsabili insieme, della regolarità contabile, amministrativa e finanziaria della Sezione Provinciale ;
- provvedono alla riscossione delle quote degli iscritti e al pagamento delle quote Regionali;
- provvedono a redigere obbligatoriamente, annualmente, il bilancio consuntivo della Sezione Provinciale da sottoporre alla approvazione scritta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente alla approvazione dell'Assemblea Provinciale;
- provvedono obbligatoriamente ad un bilancio di previsione da sottoporre annualmente entro marzo alla approvazione scritta del Consiglio Direttivo Provinciale e alla approvazione della Assemblea Provinciale;
- provvedono alla apertura e chiusura di conti correnti presso banche o sportelli postali intestati alla U.N.P. per compiti istituzionali provinciali;
- aggiornano semestralmente la posizione degli iscritti, comunicandole al CDP;
- comunicano al CDP il pagamento delle indennità e del rimborso spese agli aventi diritto,secondo criteri stabiliti con specifico regolamento approvato dalla Assemblea Regionale.
5) Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
ART.61 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea Provinciale. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno dei suoi membri subentra il primo dei non eletti.
Il Presidente del CPRC è il membro che ha ricevuto il maggior numero di suffragi o in caso di parità il più anziano di età.
Il Collegio dei Revisori ha le seguenti attribuzioni:
- controllare in qualsiasi momento l'andamento del bilancio Provinciale e la regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della tesoreria Provinciale;
- riferire obbligatoriamente, annualmente,al Consiglio Direttivo Provinciale ed all'Assemblea Provinciale il risultato della sua opera, proponendo o meno, con motivazione scritta, l'approvazione del bilancio;
- la mancata approvazione del bilancio annuale da parte della Assemblea Provinciale determina obbligatoriamente le dimissioni della Segreteria e del C.D. Provinciale e la convocazione dell'Assemblea Provinciale, da parte del presidente dei ProbiViri, per la elezione dei nuovi organi provinciali.
I membri del Collegio possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Provinciale, qualora ne sia richiesta la presenza, ma senza diritto di voto.
I MEMBRI DEL CPRC NON POSSONO FAR PARTE DEL CDP.
6) Collegio Provinciale dei Probiviri
ART.62 - Il Collegio Provinciale dei Probiviri, è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea Provinciale. I componenti del CPPV durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno dei suoi membri subentra il primo dei non eletti.
Il Presidente del CPPV è il componente eletto col maggior numero dei voti o, in caso di parità di voti, il più anziano d'età .
I membri del Collegio dei Probiviri possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Provinciale, sempre qualora ne sia richiesta la presenza, ma senza diritto di voto.
I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBI VIRI NON POSSONO FAR PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE.
ART. 63 - Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
- esaminare e giudicare in prima istanza eventuali deferimenti richiesti dalla maggioranza del CDP, per iscritti e dirigenti ricoprenti cariche provinciali, per atti di indisciplina o qualsiasi atto lesivo degli interessi, dell'unità e della dignità della Associazione o dei suoi dirigenti nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal presente statuto.
ART.64 - Il Collegio Provinciale dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:
- l'assoluzione
- il richiamo
- la diffida
- la censura
- la sospensione
- l'espulsione.
ART.65 - Avverso le delibere del Collegio Provinciale dei Probiviri è ammesso ricorso motivato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento al Collegio Regionale dei Probiviri.
NORME GENERALI
ART.66 - Qualora in una regione sia costituita una sola Sezione Provinciale, questa assume la connotazione statutaria di Federazione Regionale. All'atto di costituzione di altra Sezione Provinciale, tale connotazione decade e prendono atto in toto le vigenti norme statutarie.
ART.67 - Qualora una Sezione Provinciale fosse formata da meno di 10 iscritti, la funzione gestionale della stessa viene assunta dal solo segretario, coadiuvato dal Vice Segretario e dal tesoriere provinciale.
E' consentito, dopo approvazione del CDR, che più province vicine, della medesima Federazione Regionale, si aggreghino tra loro, qualora dette province prese singolarmente non raggiungessero il numero minimo di 10 iscritti.
In tal caso, con l'approvazione del CDR della Federazione Regionale di riferimento, le due province costituiscono una sola assemblea, ed eleggono, di norma, i loro rappresentanti statutari. Non è consentito, inderogabilmente, che la carica di Segretario e di Vice Segretario possa coesistere nella stessa provincia.
ART. 68 - Lo scioglimento della U.N.P. può avvenire solo su deliberazione dei 2/3 degli iscritti, dal Congresso Nazionale che in tal caso deciderà anche la destinazione dei fondi residui.
ART.69 - Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.
F.to Tersa Mazzone
F.to Antonio Gallese
F.to Gabriella Martone
F.to Bruno Romano
F.to Marisa Pingitore
F.to Giuseppe De Paolis
F.to Alvaro Palusci
F.to Antonio De Novellis
F.to Camerota Vittore
F.to Paoletti Silvia
F.to Francesco Antonio Maria Frisenda
F.to Lenka NEMCOVA Notaio
Norme Transitorie
Art.1 - All' atto della costituzione della U.N.P. i soci fondatori hanno indicato in maniera assolutamente provvisoria un Presidente ed Un Vice Presidente Nazionale, un Segretario e due Vice Segretari Nazionali, un Tesoriere ed un Vice Tesoriere Nazionale.Art2 - Compiti di questi rappresentanti provvisori sono:
- rappresentare la UNP. in tutte le sedi;
- incrementare il numero di iscritti alla Associazione;
- organizzare le strutture interne ed autorizzarne la funzionalitâ
- accreditare l'Associazione presso tutte le istituzioni pubbliche e private;
- stabilire la quota associativa provvisoria ed ottemperare alle incombenze amministrative.
Art.3 Il primo Congresso Nazionale della UNP. dovrâ tenersi a Roma entro e non oltre 12 mesi dalla data di costituzione della U.N.P.
All'atto del primo Congresso le norme transitorie e le cariche decadranno, entrando a pieno titolo le norme e gli articoli del vigente statuto.
F.to Teresa Mazzone
F.to Paoletti Silvia
F.to Antonio Gallese
F.to Francesco Antonio Maria Frisenda
F.to Gabriella Martone
F.to Bruno Romano
F.to Marisa Pingitore
F.to Giuseppe De Paolis
F.to Alvaro Palusci
F.to Antonio De Novellis
F.to Camerota Vittore
F.to Lenka NEMCOVA Notaio




