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POLIZZA MALATTIA ED INFORTUNI

                   
(primi trenta giorni)


riservata ai medici pediatri di libera scelta

                 _______________

 

CONDIZIONI DELLA POLIZZA MALATTIA ED INFORTUNI (PRIMI TRENTA GIORNI) STIPULATA DALLA UNP IN DATA 04 MARZO 2010 CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA FARO  S.p.A DI GENOVA  

Compagnia di Assicurazioni del Gruppo Memo che fa riferimento alla Capogruppo Assicurativa, Memoin     WWW.FAROASS.IT

 

 

 

 

                         POLIZZA FARO  N° 07 3010028

  

 

 

 

Oggetto dell’ Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni e/o le malattie occorsi agli Assicurati, da cui origini l’impossibilità a prestare la propria opera e tale da richiedere il ricorso al Medico Pediatra Sostituto ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale (di seguito genericamente: sostituzione).

 

A solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che la garanzia – che opera  senza limiti territoriali - comprende quanto conseguente a o derivante da:

·         imprudenze e negligenze anche gravi;

·         malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici;

·         tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il movente.

Nonché:

·         l’annegamento ed asfissia;

·         l’avvelenamento da ingestione o assorbimento di sostanze nocive;

·         il contatto con corrosivi;

·         le lesioni determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;

·         la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento;

·         le influenze termiche e atmosferiche;

·         i morsi di animali o punture di insetti.

 

Esclusioni

La copertura assicurativa non opera in caso di:

·         assenza per maternità nel periodo corrente tra i due mesi antecedenti la data presunta e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto;

·         interruzione volontaria di gravidanza non consentita ai sensi della legge n. 194 del 22/7/1978;

·         aborto spontaneo o terapeutico verificatosi tra l’inizio del terzo mese ed il termine del sesto mese di gravidanza;

·         conseguenze di proprie azioni delittuose.

 

 

Sono inoltre escluse:

·         la domenica precedente alla ripresa dell’attività;

·         le malattie senza ricovero che abbiano colpito l’assicurato nei 18 giorni successivi a un precedente periodo della stessa malattia, per il quale sia stato richiesto il rimborso con la presente polizza.

 

Sono altresì esclusi dall’assicurazione gli infortuni extra professionali determinati da:

·         guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato è privo della prescritta abilitazione;

·         partecipazione, con qualsiasi veicolo o natante a motore, a competizioni non di regolarità pura e alle relative prove;

·         pilotaggio ed uso di aeromobili di qualsiasi tipo, nonché guida ed uso di mezzi subacquei;

·         pratica di pugilato, salto dal trampolino con gli sci o gli idroscì, sci acrobatico, bob, paracadutismo, free climbing (arrampicata libera);

·         pratica di atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di roccia o ghiacciai oltre il 3° grado della scala di Monaco, rugby, football americano, immersione con respiratore;

·         partecipazione a corse o gare – e relative prove ed allenamenti – ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo e arti marziali che richiedano il tesseramento alle relative federazioni o enti sportivi similari;

·         azioni dolose commesse o tentate dall’assicurato, atti contro la propria persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;

·         abuso di alcool, psicofarmaci, uso di stupefacenti ed allucinogeni;

·         guerre e insurrezioni;

·         movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti e inondazioni;

·         trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

 

Persone assicurabili

 

I medici Pediatri indicati in apposito elenco redatto dalla UNP

 

La  polizza nelle  applicazioni successive alla prima avrà i seguenti costi per tutti I PEDIATRI

 

Inclusioni al

 

05/04/2010                        241,00€

05/05/2010                        220,00€

05/06/2010                        198,00€

05/07/2010                        176,00€

05/08/2010                        155,00€

oltre il 05/08/2010              135,00€

 

 

 

 

Denuncia dei sinistri - Modalità per la liquidazione dell’indennità

La denuncia del sinistro dovrà essere effettuata per iscritto con una delle seguenti modalità:

 

1.    a mezzo di raccomandata A/R, dall’Assicurato all’Agenzia al quale è assegnata la polizza,

2.    a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla casella di PEC dell’agenzia alla quale è assegnata la polizza,

entro 20 giorni dall’inizio della malattia od infortunio  attraverso il  “modulo di domanda” allegando il certificato medico riportante la diagnosi e la prognosi della malattia.  Tempestivamente l’Agenzia invierà all’Impresa assicuratrice le denunce di sinistro ricevute.

 

Al termine del periodo di malattia, l’Assicurato fornirà all’Agenzia:

1.    il certificato medico di guarigione, e/o la dichiarazione dell’Istituto di cura riportante la data di ricovero e la data di dimissione;

2.    la copia della comunicazione inviata dall’Assicurato alla AUSL di riferimento relativa alla sostituzione con altro Medico, oppure la dichiarazione della AUSL di riferimento laddove essa abbia provveduto direttamente alla designazione del Medico sostituto;

3.    fattura in originale o notula con ritenuta d’acconto in originale rilasciata dal Medico sostituto, quietanzata per avvenuto pagamento e riportante la descrizione del servizio reso (sostituzione) e il periodo di tempo in cui il servizio stesso è stato effettuato. Nel caso in cui il sostituto sia pagato direttamente dalla AUSL, inviare fotocopia delle distinte di pagamento delle competenze (busta paga) dalla quale risulti la relativa trattenuta dell’importo erogato dal sostituto;

4.    certificato medico di avvenuta guarigione o certificazione AUSL riportante la data di ripresa dell’attività lavorativa;

 

 

 

5.    i propri estremi bancari (Codice IBAN), per il pagamento dell’indennizzo dovuto.

 

 

L’Impresa assicuratrice entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tutta la documentazione (esatta e completa) provvederà a liquidare all’Assicurato l’indennizzo spettante, mediante versamento sul conto corrente bancario da esso indicato.

La mancata produzione sia dei documenti elencati sopra sia di quelli eventualmente richiesti, può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.

 

Liquidazione del danno

L’indennizzo spettante all’Assicurato corrisponderà all’importo stabilito nella scheda di polizza per la presente garanzia  vale a dire € 150,00 per ciascun giorno di malattia/infortunio, moltiplicato per il numero delle giornate di malattia / infortunio.

In nessun caso l’Impresa assicuratrice Indennizzerà un numero di giornate di malattia maggiore di 30 giorni per ciascun evento, con decorrenza:

1.    dal primo giorno in caso di malattia od infortunio professionale  che comporti ricovero in Istituto di Cura;

2.    dal secondo giorno per ogni evento di malattia od infortunio (professionale od extraprofessionale) che non comporti ricovero in Istituto di Cura e per gli infortuni extraprofessionali che comportino ricovero in Istituto di cura;

3.    dal terzo giorno per coloro che nel corso dell’anno abbiamo denunciato tre o più sinistri.

 

 

Tale limitazione non è applicabile per i malati oncologici o terminali con riacutizzazione dell’evento patologico.

Tuttavia gli assicurati che abbiano sofferto in passato di malattie oncologiche o terminali,sono tenuti prima dell’ammissione,alla compilazione e alla presentazione del questionario anamnestico

 

Trattamento dei dati

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Impresa assicuratrice) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

 

Durata della polizza

 

La polizza ha durata annuale dal 05 Marzo 2010

 

 

 

 

 

 

  


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