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ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)


ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)

In vista della scadenza del 29 Novembre 2009 ,salvo proroga, vi invio alcune delucidazioni in merito alla PEC e agli adempimenti da svolgere :

 

 

 

1. ciascun professionista deve inviare ,obbligatoriamente,la propria PEC UNICAMENTE all’Ordine dei Medici della Provincia a cui è iscritto.


2. l’Ordine non è tenuta a fornirla.


3. l’Ordine dei Medici Provinciale o la Federazione Nazionale o il Sindacato ,possono avvalersi di operatori specializzati nel fornire i servizi PEC (Aruba, Poste Italiane ane, Globaltrust,etc.), stipulando convenzioni per avere costi giusti e fissi nel tempo.

 

4. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha stipulato con il Ministero una convenzione (v. Comunicato) che attraverso gli Ordini Provinciali ci consentirà di avere la PEC gratuita per un anno

 

5. La PEC messa a disposizione di tutti i cittadini gratuitamente da parte dell’INPS o ACI sono utilizzabili solo per i rapporti con la pubblica amministrazione e non con altri soggetti, come è invece necessario in un’attività professionale

 

6. La pratica per la PEC deve essere svolta unicamente dall'interessato e non può per legge essere delegata
L’obbligo per un professionista iscritto ad un Ordine di dotarsi di un indirizzo di PEC è stato introdotto dal decreto legge 29.11.2008 n° 185 convertito in legge il 28.01.09 n° 2 ,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 22 del 28.01.2009  Supplemento Ordinario n° 14 che all’art. 16  comma 7 , recita:

 

“i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato,comunicano ai rispettivi Ordini o collegi, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, il proprio indirizzo di PEC   o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse,garantendo l’interoperobilità  con analoghi sistemi internazionali”   

 

per adempiere alla legge il professionista ha due possibilità:

 

1. dotarsi di un indirizzo di PEC,un sistema vigente esclusivamente in Italia

 

2. associare ad un proprio indirizzo di PEC ,un certificato digitale s/mime che rispetti la normativa internazionale e che può essere utilizzato con tutti i normali software di posta elettronica attualmente in uso oltre che diversi sistemi di posta elettronica on line come ad esempio g-mail di Google

 

Alla normativa sulla PEC sopraccitata ,si sono via via susseguite altre disposizioni ed aggiornamenti legislativi quali il DPCM del 6 maggio 2009 ,ulteriori modifiche il 26 maggio eil DPCM del 3 luglio 2009 con il quale è stato definito il Servizio di Comunicazione Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino  (CEC-PAC)

 

IN PRATICA

 

lo stato si impegna a fornire a tutti i cittadini che ne faranno richiesta una casella di posta
elettronica certificata gratuita e ne stabilisce le modalità

 

la PEC fornita a tutti i cittadini in forma gratuita potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente
per i rapporti che intercorrono tra cittadino e P.A.

 

 

ATTENZIONE

 

ogni singolo professionista dovrà dotarsi di un indirizzo di posta elettronica autonomo, e che rispetti i dettami previsti dalla legge 28 .01.2009 n° 2 e seguenti ,quindi o una PEC o il certificato s/mime, che sono uguali da un punto di vista legale

 

DIFFERENZE TRA I DUE SISTEMI DI POSTA ELETTRONICA E FIRMA DIGITALE

 

PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Per la PEC è necessario un nuovo indirizzo di posta elettronica,rispetto a quello attualmente in uso per il professionista.
Non è riconosciuta a livello internazionale

 

CERTIFICATO DIGITALE S/MIME
Per il certificato si può mantenere il proprio indirizzo e-mail.
E’ riconosciuto a livello internazionale
Utile per i professionisti che intendano mantenere rapporti via e-mail certificata con l’estero

 

FIRMA DIGITALE

La PEC ed il Certificato s/mime garantiscono l’integrità del messaggio inviato/ricevuto Certifica la data e l’ora della trasmissione e ricezione.

Pur garantendo il messaggio  integro, la PEC o il Certificato non possono, da un punto di vista giuridico, garantire in modo certo che quel messaggio si possa attribuire ad un soggetto fisico o giuridico

 

La FIRMA DIGITALE  serve a sottoscrivere in forma digitale quel messaggio o quel documento e quindi ad individuare ,in maniera giuridicamente rilevante, il soggetto fisico o giuridico a cui attribuirlo. La firma digitale non è consegnata gratuitamente dallo stato, ma occorre comprarla da un provider

 

 

Il Presidente della UNP
Dott.Antonio de Novellis


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